Essendo un prestito previsto per legge è un diritto del lavoratore dipendente che non può essere negato dal datore di lavoro.

La cessione del quinto dello stipendio è un prestito tutelato dalla legge in base al Decreto numero 180 del 5 gennaio del 1950 del Presidente della Repubblica che seppur in parte modificato da norme successive ( legge finanziaria 311/2004 , legge 80/2005 e legge 266/2005) resta ancora il punto di riferimento della materia.

Il finanziamento è concesso su richiesta del lavoratore dipendente/pensionato e viene restituito mensilmente dal datore di lavoro mediante trattenuta sulla busta paga  di una quota non superiore ad 1/5 della sua retribuzione netta mensile, che sarà versata a favore dell’Istituto finanziario.

Il prestito prevede, secondo i termini di legge, la presenza di una società di assicurazione che garantisce, in caso di morte o di perdita del posto di lavoro del dipendente, il rimborso del capitale residuo all’Istituto Finanziario.

La cessione è un finanziamento particolarmente vantaggioso perché consente l’accesso a somme consistenti senza l’obbligo di specificare la destinazione e permette un ammortamento da 24 a 120 mesi e la garanzia di prestito risiede solo nel rapporto di lavoro. La durata del finanziamento dipende oltre che dalla preferenza del dipendente dai suoi limiti di età anagrafica e dalla sua anzianità di servizio; il prestito concesso dovrà essere restituito alla società Finanziaria entro la data di pensionamento del richiedente.

Tale limitazione non si applica alle cessioni contratte dai dipendenti pubblici e statali in quanto la trattenuta mensile continuerà ad essere applicata per qualche anno sul trattamento pensionistico.

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